Il rumore in casa: come difenderci?
Un numero davvero considerevole di casi che mi sono stati sottoposti riguardano problematiche di persone che subiscono disturbi da rumore all’interno delle proprie abitazioni.
Credo pertanto che possa essere di interesse anche di molti utenti di ZenaZone un approfondimento di questo problema.
Possiamo citare come esempi di questa tipologia di rumori (detti intrusivi) i seguenti:
- rumori prodotti da esercizi commerciali, artigianali e industriali ( molti i casi segnalatimi di supermercati, falegnamerie, sale da ballo, bar, pub, per questi ultimi compreso il vociare degli avventori fuori del locale )
- gli impianti condominiali e impianti di condizionatori d’aria singoli affissi ai muri perimetrali vicini alle finestre di altri condomini
- il rumore del vicinato, quale il trascinamento di sedie e tavoli, apparecchi domestici, calpestio con i tacchi, il giocare dei bambini, radio e TV ad alto volume, l’uso di strumenti musicali per apprendimento o per passione, l’abbaiare di cani, ecc).
E’ dato oramai acquisito che il rumore è causa di stress, nervosismo e, nei casi più gravi e prolungati, di vere e proprie malattie.
Occorre quindi difendersi. Ma come fare ?
Come primissima cosa suggerisco di tentare un dialogo con il soggetto che disturba: può essere molto utile, ad esempio, nei casi in cui quel soggetto non si rende conto di arrecare disturbo ovvero quando è in condizione di poter cessare o diminuire il rumore con poco sacrificio.
Il secondo paso è quello di formulare una formale diffida, se si preferisce dare più peso, tramite legale.
Se il dialogo o la diffida non avranno l’ esito sperato, allora due sono le opzioni:
A) Affidare la propria tutela al Comune chiedendo a questo di intervenire
B) Attivarsi direttamente con l’azione legale
Vediamo i pro e i contro di ciascuna di dette scelte.
A) Il Comune è l’ente che è delegato dalla legge quadro sull’ inquinamento acustico (L. 447/1995) a (tra gli altri compiti) garantire i livelli di accettabilità del rumore.
Il cittadino disturbato può fare un esposto all’Ufficio Rumore del Settore Ambiente (nei centri maggiori) o al sindaco direttamente nei piccoli centri ( è da sconsigliarsi la presentazione degli esposti all’ARPA, alle ASL, ad altre autorità in genere).
Un sicuro vantaggio è che la presentazione dell’esposto comporta una spesa molto modesta (neppure un centinaio di euro) .
I contra sono:
- innanzitutto i tempi; salvo casi particolarmente gravi i tecnici mandati dal Comune (propri o dell’ARPA) intervengono dopo mesi, soprattutto se il controllo è da effettuarsi di notte; talvolta non intervengono proprio.
- il Comune interviene solo per rumore prodotto da un’attività commerciale, artigianale o industriale, e non da privati.
- se, dopo che il Comune ha disposto provvedimenti per far cessare o ridurre la fonte rumorosa, il soggetto tenuto resta inadempiente (ipotesi tutt’altro che rara, anche perché le sanzioni sono minime) il soggetto deve presentare altro esposto per far accertare che il rumore permane, in altre parole inizia da capo la trafila
- i tecnici del Comune e dell’ARPA verificano il supero dei limiti di accettabilità. Per apprezzare questo concetto occorre aprire un inciso e raffrontarlo con altro, che si anticipa venire applicato dal giudici civili in una lite acustica, ossia il concetto di normale tollerabilità
Riprendo quanto avevo già esposto nel primo articolo pubblicato da ZenaZone: la materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la Legge quadro n 447 del 1995, suoi decreti di attuazione nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti acustici degli edifici)
Il rapporto tra le due norme è di reciproca autonomia e complementarietà.
L’art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per il singolo che subisce il rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona.
La normativa pubblicistica, invece, non ha come suo obiettivo primario la tutela del singolo bensì è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze, spesso con questo configgenti, della produzione, del commercio: considera che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo, fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città e la fascia oraria, diurna (6-22) o notturna (22-6).
Tra la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 cod.civ. ed i “limiti di accettabilità” fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza .
Senza entrare in questa sede nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità.
Un rumore può rientrare nei limiti di di accettabilità ma essere superiore alla “normale tollerabilità”.
Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si prenda il caso di un attività commerciale ( quale una officina, un supermercato, un locale di intrattenimento) che disturba gli abitanti delle case circostanti; quel rumore, verificato dai tecnici del Comune e/o ARPA potrebbe rientrare nei limiti di accettabilità, nel qual caso il Comune non può elevare sanzioni o disporre provvedimenti nei confronti di quell’attività; ma quello stesso rumore può essere tuttavia superiore ai tre decibel rispetto a quello di fondo e, quindi, risultare intollerabile, consentendo al singolo di agire giudizialmente per ottenere la cessazione o, quantomeno, il contenimento del rumore nei limiti, per l’appunto, della tollerabilità.
Le modalità di tecnica della misurazione del rumore sono differenti: in termini semplicistici il concetto può spiegarsi nel senso che il rumore rilevato in base ai criteri della normativa pubblicistica viene “spalmato” su di un intervallo di tempo, ossia fatto oggetto di una media tra rumore e silenzi; nella misurazione di tipo privatistico, invece, per la verifica del supero della normale tollerabilità il rumore viene rilevato ed apprezzato nella sua piena intensità del momento in cui viene prodotto.
Quindi, senza timore di smentita, si può affermare che i criteri per la rilevazione del rumore secondo la normativa pubblicistica sono, da un alto, molto più permissivi per chi inquina, e, dall’altro, molto meno tutelanti per il soggetto disturbato. Chiuso l’inciso.
Se dunque i tecnici del comune o dell’ARPA accertano che il rumore verificato rientra nei limiti massimi fissati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, D.P.C.M., del 14/11/1997, il Comune non può fare nulla ed il cittadino rimane senza tutela pur a fronte di un rumore per lui intollerabile; e deve procedere a quel punto con l’azione giudiziale, ma dopo aver perso mesi e mesi senza nulla aver risolto.
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B) L’altra opzione per il soggetto disturbato è quella di rivolgersi al Giudice civile invocando il citato art. 844 del codice civile secondo il quale non si può provocare immissioni di rumore in un’abitazione oltre il limite della normale tollerabilità. Il quale limite, per costante giurisprudenza (ossia il complesso delle sentenze dei giudici), viene individuato in non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo, ossia il rumore caratteristico di quel determinato luogo, escluso la fonte inquinante del rumore oggetto di verifica nonché i rumori anomali.
- Il primo vantaggio è quello che viene apprestata tutela anche in quelle situazioni in cui la tutela pubblicistica non potrebbe sussistere (rumori provenienti non da attività produttive ma da privati; casi in cui il rumore rispetta i limiti dia accettabilità ma è pur sempre intollerabile).
- Soprattutto laddove il rumore impedisce il sonno e il riposo, e quindi pregiudica il bene salute della persona, si può azionare il ricorso in via di d’urgenza ai sensi dell’art. 700 codice procedura civile. In questi casi è possibile ottenere nel volgere di pochi mesi un provvedimento da parte del Tribunale che ordina la cessazione della attività o dispone accorgimenti idonei a contenere il rumore nei limiti, per l’appunto, della normale tollerabilità. Provvedimento che può essere fatto eseguire coattivamente nel caso in cui il soggetto tenuto non vi ottemperasse spontaneamente.
Esempi di ordinanze in via di urgenza:
- l’ordine di eseguire opere di insonorizzazione a gestori di locali; – l’ordine al vicino soprastante di collocare una soletta anticalpestio; - l’ordine di collocare pannelli antirumore a gestori di reti ferroviarie - l’ordine di collocare pannelli antirumore a gestori di tratte autostradali - l’ordine di ridurre gli orari di apertura di un locale; - l’ordine di ridurre il numero e l’intensità dei rintocchi delle campane e così molti altri
- Nella causa intentata potrà essere anche richiesto il risarcimento dei danni patiti a causa del rumore: prima di tutto quelli non patrimoniali (danno alla salute, danno morale, danno di tipo esistenziale), ma anche quelli patrimoniali (basti pensare alla svalutazione del proprio immobile).
I contra sono i costi che devono essere anticipati. Per intentare l’azione legale è pressoché indispensabile acquisire la perizia di un tecnico acustico (sarebbe imprudente “fidarsi” della propria percezione ed avventurarsi in un giudizio senza il preventivo supporto, e conforto, di una perizia che attesti il supero dei limiti del rumore disturbante). Si aggiungano i costi del legale e quelli del perito nominato dal giudice, che vengono quasi sempre posti provvisoriamente a carico delle parti.
Vi sono però da farsi alcune valutazioni: questi costi potranno essere rimborsati, in tutto o in parte, dalla controparte (ossia il soggetto che disturba) in caso di esito vittorioso della lite.
Capita spesso che, introdotta la causa, la controparte, dietro suggerimento dei propri consulenti, sia indotta a ricercare una transazione, e quindi la causa “si chiude” rapidamente. Anche in questo caso i costi potranno essere rimborsati.
In ogni caso, sia che si intraprenda la tutela pubblicistica, che quella privatistica, il suggerimento è quello di unirsi nell’iniziativa con altri soggetti anch’essi disturbati, sia per avere più peso sia per suddividere i costi delle azioni che si dovranno intraprendere. Molto utili sono, nei casi di problematiche che coinvolgono molte persone (si pensi agli abitanti di zone ove si svolgono le “movida” ovvero ad interi quartieri disturbati da passaggio di una nuova strada o di linea ferroviaria) la costituzione di appositi comitati.
Infine accenno ad altre due possibili iniziative, cui si può far ricorso ma in un minor numero di casi.
- La prima è l’azione in via amministrativa: consiste nella impugnazione davanti al TAR (tribunale amministrativo regionale) di atti della Pubblica amministrazione che si ritengono illegittimi e pregiudizievoli per i propri interessi. Si pensi, ad esempio, alla impugnazione di una ordinanza che consente l’ampliamento dell’orario di apertura di locali in ore serali-notturne; ovvero che autorizza l’effettuazione di concerti in deroga o che dispone l’inserimento di alcune abitazioni in una zona acustica ad esempio mista anziché residenziale, quindi penalizzante per i proprietari, ecc.
- La seconda è l’azione penale. L’art. 659 codice penale prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; l’altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità. Da rilevare che l’azione penale mira a punire il colpevole ma non è strutturata per far emettere dal giudice penale un ordine di cessazione del rumore. Quindi, poiché l’interesse del soggetto disturbato è quello di far cessare il rumore il prima possibile, è bene che l’azione penale accompagni, rafforzandola, una delle altre azioni viste sopra.
Infine una ultimissima breve considerazione: talvolta avvertiamo dentro la nostra abitazione un rumore insopportabile ( sento parlare i vicini come se fossero qui accanto a me; sento camminare il cane del vicino soprastante; è come se avessi in casa l’apparecchio che suona la musica nel bar sotto il mio appartamento “ quante volte si sentono espressioni di questo tipo!), ma non sempre chi lo emette è il responsabile o il solo responsabile.
Talvolta è colpa, o anche colpa, dell’edificio in cui abitiamo, che è privo dei requisiti acustici passivi, in altri termini è stato costruito senza l’uso di materiali con capacità di abbattimento del rumore proveniente dall’esterno o da altri ambienti dell’edificio. A questo tipo di problematica, peraltro oggetto di recentissimi interventi legislativi, conto di ritornare in un prossimo articolo su queste pagine di ZenaZone.
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Avv. Santo Durelli
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Studio Legale Avv.Santo Durelli
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www.avvocatodurelli
In questa rubrica l'Avvocato Durelli risponde ai nostri quesiti trattando un problema sempre più sentito: l'inquinamento acustico.